Art. 22.
(Trattamento economico e previdenziale).

      1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:

          a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta con il regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;

          b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o per livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e di riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa;

          c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi, concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun organismo informativo in relazione all'espletamento di particolari operazioni a all'impegno straordinario richiesto per particolari situazioni o esigenze.

      2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità prevista dal medesimo comma 1, lettera b), è stabilita dal regolamento di

 

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cui all'articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati al periodo precedente, in misura compresa tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza o grado equiparato. I premi di cui al citato comma 1, lettera c), sono determinati dai responsabili degli organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell'importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate.
      3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vice direttori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.
      4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diversi da quelli previsti dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro all'amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico accessorio
 

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maturato alle dipendenze degli organismi stessi.
      5. II compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 21, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività.
      6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi.

      7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto dal comma 6. Al personale stesso, che non ha presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli organismi stessi, computando l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato.
      8. Al personale addetto agli organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi tra
 

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i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
      9. Il DGS è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle disposizioni vigenti in materia.